Che cos’è la Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi onlus?
La Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi onlus è nata nel 2011, per volere dei coniugi Aldo ed Elsa Antognozzi e grazie al loro aiuto economico.
La Fondazione ha lo scopo di sostenere le attività delle componenti della Famiglia del Cuore Immacolato di Maria (cfr. Art. 2 Statuto), un’associazione privata di fedeli approvata nella Diocesi di Roma, il cui Carisma è condiviso dai religiosi Servi del Cuore Immacolato di Maria, dalle religiose Serve del Cuore Immacolato di Maria e dai laici.
La Famiglia del Cuore Immacolato di Maria (FCIM), secondo il suo specifico Carisma, cerca di promuovere una cultura genuinamente cristiana, soccorrendo tanto le povertà spirituali che quelle materiali, sia in Italia sia nei Paesi in cui è presente all’estero.
La Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi onlus, quindi, sostiene direttamente le attività della FCIM che hanno queste finalità di aiuto umano e sociale.
STATUTO DELLA FONDAZIONE
"Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi"
Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita la Fondazione "Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi", di seguito "la Fondazione".
La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Riforma del Terzo Settore): fino all'Istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad essa si applicano le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata.
Ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, la Fondazione potrà indicare negli atti e nella corrispondenza "Fondazione Elsa ed Aldo Antognozzi - ETS". Fino a tale evento la Fondazione utilizzerà l'acronimo "O.N.L.U.S" nella denominazione oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
La sede della Fondazione è fissata nel Comune di Roma, in Via di Villa Troili n. 56.
La Fondazione, per il raggiungimento delle sue finalità, opera in territorio nazionale e internazionale. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici ed unità operative locali; di trasferire l'indirizzo della sede legale e di istituire eventuali sedi secondarie sia in Italia sia all'estero.
Articolo 2 - SCOPO E ATTIVITÀ
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La Fondazione svolge attività nel settore della beneficenza. In particolare la Fondazione si propone di sostenere le attività delle componenti della "Famiglia del Cuore Immacolato di Maria", una Associazione privata di fedeli, approvata nella Diocesi di Roma ai sensi dei cann. 299 e 321-329 C.I.C. con decreto del 13-5.2005 del Vicario Generale di Sua Santità, con sede a Roma.
Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017:
- educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche non editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi comprese attività di campi scuola, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale e etno-antropologico;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19 agosto 2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, anche attraverso il sostegno, anche economico quando possibile, delle attività missionarie e delle iniziative a sostegno delle aree più povere e disagiate del mondo, anche mediante la cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, compresa l'attività di promozione e gestione di scuole paritarie, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
In particolare essa potrà:
- allestire, gestire e sovraintendere iniziative educative, culturali, sociali e spirituali, musei e biblioteche;
- organizzare mostre, convegni, rappresentazioni, od eventi in genere;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta o indiretta di interventi, strutture e servizi sempre nell'ambito degli scopi di cui al presente Statuto;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, in particolare con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti, ed a quello degli articoli accessori di pubblicità.
Articolo 3 - ATTIVITÀ SECONDARIE E RACCOLTA FONDI
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 117/2017.
Articolo 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di beneficenza, civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al precedente articolo 2, ed è composto da:
- Fondo di dotazione;
- Fondo di gestione.
Il Fondo di dotazione è intangibile ed è costituito da:
- fondo di dotazione iniziale specificato nell'atto costitutivo; tale patrimonio potrà essere alimentato da donazioni, lasciti, contributi o altre utilità che perverranno con tale specifica destinazione da parti di promotori, nonché di quanti, condividendone gli scopi, abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;
- dalla parte di rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione (in tutto o in parte) che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere destinati ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali e da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione al fondo di dotazione.
Il Fondo di gestione è liberamente utilizzabile per le attività istituzionali e per quelle ad esse connesse, ed è costituito da:
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- acquisti effettuati con l’impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati al fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;
- eventuali altri contributi concessi dallo Stato, Enti territoriali o da altri Enti pubblici e privati;
- contributi in qualsiasi forma concessi da fondatori, benefattori e partecipanti ordinari;
- ricavi da attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali;
- parte di rendite non utilizzate o avanzi di gestione (in tutto o in parte), ove non destinati ad incrementare il patrimonio (Fondo di dotazione) da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della stessa.
Articolo 5 - ESERCIZIO SOCIALE E MODIFICHE STATUTARIE
L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1° gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale nel caso in cui sussistano i requisiti dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Lavoratori, Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle strettamente connesse.
Le modifiche allo Statuto, purché compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti.
Articolo 6 - FONDATORI E VOLONTARI
Sono Fondatori i Signori Elsa Carini ed Aldo Antognozzi.
Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017 e con obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito) le persone, che per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni di persone e comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dalla Fondazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività.
Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività di interesse generale perseguite.
La richiesta di ammissione va presentata all’organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei volontari.
Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 (assicurazione obbligatoria).
Non si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 117/2017.
Articolo 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo.
Articolo 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione cura l’ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
Esso è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di sei ad un massimo di otto.
La sua composizione è la seguente:
- il Presidente della Fondazione, nella persona del Presidente Generale pro-tempore dell'Associazione privata di fedeli denominata "Famiglia del Cuore Immacolato di Maria", che a sua volta è il Ministro Generale pro-tempore dell'Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Il Presidente dura in carica fino a quando ricopre la carica di Presidente Generale nell'anzidetta Associazione;
- un membro nella persona della Superiora Generale pro-tempore dell'Istituto delle Serve del Cuore Immacolato di Maria;
- due membri designati fra i religiosi dell'Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria;
- due membri designati fra le religiose dell'Istituto delle Serve del Cuore Immacolato di Maria.
Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare fino ad altri due membri tra persone ritenute utili all'attività della Fondazione, per il periodo di tempo indicato nella delibera di cooptazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei esercizi e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.
Qualora venga meno un componente, si provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste per la nomina dei Consiglieri.
In particolare la perdita della carica di Ministro Generale o di Superiora Generale, comporta l'immediata sostituzione alla carica di Consigliere con la nuova persona che ha assunto la carica di Ministro Generale o di Superiora Generale. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso ed eventuali compensi deliberati di volta in volta dal Consiglio in relazione a particolari incarichi eventualmente assegnati. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
- approva la relazione annuale del Presidente del Consiglio di Amministrazione sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo o, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, il rendiconto per cassa consuntivo;
- predispone, se lo reputa opportuno, uno o più Regolamenti della Fondazione;
- delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente all’esercizio dei relativi adempimenti;
- delibera in ordine all'accettazione di donazioni o lasciti testamentari, con riserva di non accettarli, qualora la natura dei beni, o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere, delegando il Presidente all’esercizio dei relativi adempimenti;
- predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di indirizzo;
- delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri Enti o privati, fissandone le condizioni e su eventuali contributi e/o sovvenzioni ad iniziative di altri Enti o associazioni di qualsiasi tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.
I componenti del primo Consiglio di Amministrazione, vengono nominati nell'atto costitutivo, sempre secondo i criteri sopra riportati.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Segretario Generale. La partecipazione al Consiglio è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente giustificate. Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma scritta al CdA, che delibera in merito.
Art. 9 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente della Fondazione è il Presidente Generale pro-tempore dell'Associazione privata di fedeli denominata "Famiglia del Cuore Immacolato di Maria", che a sua volta è il Ministro Generale pro-tempore dell'Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione, successivamente coincide con la carica di Presidente Generale nella Associazione "Famiglia del Cuore Immacolato di Maria".
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
Per il compimento degli atti di ordinaria/straordinaria amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio.
Il Presidente adotta, ricorrendo casi di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno anche relativo ad atti straordinari, con l'obbligo di riferire per iscritto al primo Consiglio da convocare entro 30 giorni per la ratifica del suo operato.
In caso di premorienza, rinuncia o dimissioni del Ministro Generale dell'Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è affidata al Segretario Generale, per gli atti della sola amministrazione ordinaria, fino alla nomina del nuovo Ministro Generale.
Articolo 10 - SEGRETARIO GENERALE
Il Consiglio di amministrazione nomina, al proprio interno, il Segretario Generale che resta in carica per la durata del Consiglio.
Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio, coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione, del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi.
Al Segretario Generale potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, ferma restando la sua funzione in caso di assenza o impedimento del Presidente, con conseguenti poteri di rappresentanza, di cui all'art. 8 e 9 del presente Statuto. Esso svolge le funzioni di tesoriere e sovrintende alla corretta gestione economica dell'Ente.
Esso svolge altresì la funzione di responsabile operativo della Fondazione e in particolare provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.
Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO
Il Controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi (organo collegiale) o da un solo membro effettivo e un supplente (organo monocratico).
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I membri dell'organo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi possono essere revocati per giusta causa dal soggetto dotato del potere di nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Detto Organo redige una propria relazione al bilancio consuntivo o al rendiconto per cassa consuntivo.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, qualora predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori di monitorare l'andamento delle operazioni sociali o di particolari attività.
Ai membri dell'organo di controllo, ad eccezione dei supplenti, spetta un compenso deliberato in sede di nomina e, se deliberato dal Consiglio di Amministrazione, un rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) ed al superamento dei limiti ivi previsti, la Fondazione sarà assoggettata alla revisione legale dei conti ed il Consiglio di Amministrazione provvederà al conferimento del relativo incarico a un revisore legale o a una società di revisione, determinandone anche il compenso.
Se i membri dell'Organo di Controllo sono tutti soggetti iscritti nel registro dei Revisori Legali tenuto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la revisione legale può essere affidata anche a tale organo, determinando uno specifico compenso.
Articolo 12 - SCIOGLIMENTO
Il Consiglio di Amministrazione, che delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.
Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del suddetto Decreto, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con la raccomandata A/R o, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.
È fatta salva, per l'eventuale periodo transitorio, l'applicazione della disciplina delle O.N.L.U.S. inerente alla devoluzione del patrimonio.
Articolo 13 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Fondazione e ciascun componente degli Organi statutari, incluse quelle che abbiamo per oggetto diritti disponibili e/o impugnazioni di delibere degli Organi statutari, sarà competente il tribunale di Roma.
Articolo 14 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.82 DEL 7 MARZO 2005 MODIFICATO DALL'ART. 15 DEL D.LGS. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010.